DECRETO MASE 127/2024 “END OF WASTE” INERTI
Decreto Ministeriale MASE n. 127 del 28 giugno 2024: End of waste rifiuti da costruzione e demolizione.
Si ricorda alle aziende interessate che il termine per adeguarsi al nuovo regolamento che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, scadrà il prossimo 25 Marzo 2025, pena la sospensione dell’attività.
Entro tale data, i produttori di aggregato recuperato saranno tenuti a:
- presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Procedura Semplificata);
- inviare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (Procedura Ordinaria).
A seguito dell’ottenimento dell’aggiornamento, del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata sarà necessario operare nel rispetto dei criteri contenuti nel Decreto.
Si ricorda, inoltre, che il Decreto ha previsto una fase di monitoraggio della durata di 24 mesi (art. 7 DM. 127/2024) finalizzata a verificare nel tempo l’adeguatezza delle modifiche e delle novità introdotte. Ciò consentirà al Ministero di valutare l’eventuale introduzione di correttivi, necessari per ottimizzare ulteriormente la normativa in materia di recupero, nell’ottica di promuovere l’economia circolare e la sostenibilità.
DANNI DA CLIMA: OBBLIGO ASSICURATIVO IMPRESE
Si ricorda che a partire dal 31 Marzo 2025, entrerà in vigore l’obbligo per tutte le imprese operanti in Italia di stipulare una polizza assicurativa contro i danni causati da calamità naturali, in conformità a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e seguenti della Legge n. 213/2023).
Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni.
L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.
Il mancato adempimento a questo obbligo escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici.
PUBBLICATA SCHEDA INFORMATIVA INAIL SULLA RESTRIZIONE DEI DIISOCIANATI
L’INAIL ha pubblicato una scheda informativa sulla voce 74 dell’allegato XVII del Regolamento REACH relativa all’immissione sul mercato e all’utilizzo di prodotti a base di diisocianati.
Secondo la restrizione la formazione obbligatoria deve comprendere le informazioni per il controllo dell’esposizione sia per via cutanea che per inalazione, deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale e deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni. L’attività formativa deve essere effettuata da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono documentare il completamento della formazione con esito positivo.