Albo gestori ambientali
Requisiti per il Legale Rappresentante che ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico per le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali
In risposta ad un interpello formulato da Conftrasporto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito che il legale rappresentante può essere nominato responsabile tecnico senza svolgere le verifiche di idoneità, solo per la stessa impresa e solo durante il suo mandato, a condizione che:
- abbia ricoperto la carica per almeno tre anni consecutivi;
- sia in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale richiesti.
Il riscontro del MASE è scaribile al seguente link:
https://www.conftrasporto.it/wp-content/uploads/2025/04/INTERPELLO_CONFTRASPORTO_Riscontro.pdf
Dichiarazione E-PRTR
Sono state aggiornate le scadenze per la dichiarazione E-PRTR; in particolare
- Fase 2: entro il 15 giugno 2025 registrazione come utenti dell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche);
- Fase 3: entro il 30 luglio 2025 inserimento dati 2024 nell’applicativo.
Si ricorda che comunque il file in formato excel con i dati del 2024 doveva essere trasmesso entro il 30 Aprile 2025 via PEC all’ISPRA e alla propria autorità competente.
Esami di abilitazione all’impiego dei gas tossici
L’ATS di Brescia ha emanato il Decreto n. 273 del 19 maggio 2025, con il quale ha indetto le sessioni primaverili per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici
La domanda di ammissione all’esame dovra essere inviata al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SC PSAL) – Segreteria Commissione Gas Tossici – V.le Duca degli Abruzzi 15 – 25124 Brescia entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 4 giugno 2025.
SMART DPI
L’INAIL ha pubblicato la monografia “Smart Dpi – Prospettive, applicazione, gestione” nella quale sono affrontati aspetti relativi ai DPI smart e della loro adozione in azienda.
La pubblicazione è scaricabile al seguente link:
Scadenze ambientali al 28/06/2025
Dichiarazione MUD 2025 (Dati 2024)
Si ricorda che per quest’anno il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è fissato al 28 giugno 2025.
RAEE (dati immesso sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
La comunicazione per i dati relativa alle AEE immesse nel 2024 è posticipata al 28 giugno 2025. La comunicazione dovrà essere presentata unicamente con modalità telematica tramite il sito www.registroaee.it .
ORSO
La comunicazione tramite l’applicativo web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) dei dati dei rifiuti gestiti nell’anno 2024, è stata prorogata al 28 giugno 2025, come da D.d.s. 17 marzo 2025 – n. 3513, pubblicato sul BURL del 19 marzo 2025.
Nuove Linee guida regione Lombardia PLE
Con D.d.s. 29 aprile 2025 – n. 5969, pubblicato sul BURL del 2/5/2025, sono state approvate le «Linee guida regionale – uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei o mobili»
A decorrere dal 2 maggio 2025 pertanto non trova più applicazione il d.d.s. n. 6551 del 08/07/2014.
Di particolare interesse è il cap. 6, relativo allo “Sbarco in quota”. In merito le linee guida evidenziano come sia fondamentale la consultazione del manuale di uso e manutenzione della PLE per poter verificare la possibilità o meno dell’operatore di effettuare sbarchi dalla piattaforma quando elevata.
Il manuale infatti potrebbe porre l’utilizzatore di fronte alle seguenti situazioni:
- esplicito divieto di utilizzo per lo sbarco in quota indicato dal fabbricante della macchina;
- nessun riferimento all’utilizzo per lo sbarco in quota esplicitato dal fabbricante della macchina;
- esplicita previsione di utilizzo della PLE per lo sbarco in quota con descrizione nelle istruzioni di una specifica procedura di lavoro, con definiti i limiti di impiego per un possibile utilizzo per lo sbarco in quota, redatta dal fabbricante della macchina, con ricorso a un Organismo Notificato per la certificazione della macchina;
- assenza del manuale di uso e manutenzione redatto dal fabbricante della PLE (macchine pre CE)
Lo sbarco pertanto risulta consentito SOLO per la situazioni di cui al punto 3).
Le operazioni di sbarco rimangono comunque soggette ad una valutazione dei rischi preventiva da parte del datore di lavoro, che deve tenere in considerazione della specificità del cantiere e della natura delle operazioni da svolgere.