Informativa n°3 del 19 Febbraio 2026

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Legge Regione Lombardia  n. 4/2026 in tema formazione SSL

E’ stata pubblicata la Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4: Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009 (BURL n. 7, suppl. del 13 Febbraio 2026 )

Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un’ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la legge reca disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sono esclusi quelli riguardanti la prevenzione incendi, per la conduzione di generatori a vapore previsti e per addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto.

Viene istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l’elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato in varie sezioni comprendenti i soggetti formatori istituzionali, quelli accreditati e gli altri soggetti formatori dall’accordo Stato-Regioni del 2025.

L’iscrizione nell’elenco regionale abiliterà ciascun soggetto formatore all’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale.

Verranno definite le modalità d’iscrizione nell’elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.

Per l’erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un’apposita piattaforma informatica nella quale è previsto siano riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS avranno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d’accesso è riconosciuta, previa intesa, all’Ispettorato nazionale del lavoro.

I soggetti formatori dovranno inserire nella piattaforma informatica la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell’elenco degli allievi e del calendario ed entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso darne comunicazione tramite la medesima piattaforma.

 All’assolvimento degli obblighi di inserimento nella piattaforma informatica sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall’accordo Stato-Regioni.

Sono previste sanzioni amministrative fino a euro 30.000, irrogate dalle ATS.

Gli obblighi si applicheranno trascorsi sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma.