RENTRI: rinviato al 15 settembre l’obbligo del FIR digitale
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2026)
La legge cita: “a decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.”
Si segnala inoltre che all’art. 258 del D.L.vo 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis che dispone il differimento al 15 settembre 2026 dell’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi.
“10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026”.
Si apre così un periodo transitorio di “doppio binario”, dal 13 febbraio al 15 settembre 2026, nel quale gli operatori potranno scegliere se adottare sin da subito il FIR digitale oppure continuare a utilizzare il formato cartaceo.
DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026 , n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. Vigente al: 3-3-2026
Il decreto prevede che le imprese già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 non siano più ricomprese nella categoria delle “industrie insalubri”.
Art. 14 Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nuova circolare INL 1/2026: vigilanza, badge di cantiere e formazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 che fornisce istruzioni operative sulle novità introdotte dal DL 159/2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (tra cui badge di cantiere, formazione, appalti e subappalti).
Esoscheletri occupazionali-Pubblicazione INAIL
INAIL ha pubblicato un documento in cui propone una serie di interessanti riflessioni e valutazioni su tale tipo di attrezzatura.
Norma UNI 11719:2025 “APVR” Guida alla scelta, all’uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006
La norma fornisce importanti chiarimenti in tema di scelta, utilizzo e manutenzione degli APVR ed è entrata in vigore il 20/11/2025. Si tratta dell’aggiornamento della precedente norma predisposta nel 2018.
La norma è molto articolata e ribadisce l’importanza della formazione e dell’addestramento come aspetto “costitutivo” del DPI stesso. Mira inoltre a rendere documentabile e tracciabile ogni fase: dalla scelta degli APVR, alla valutazione di adeguatezza/idoneità, alla manutenzione, alla gestione, alla documentazione e all’addestramento. La norma propone anche apposite tabelle con le quali fornisce “suggerimenti” sulla durata della formazione e sulla periodicità della stessa.