Nuova Classificazione Rame (22° ATP CLP): Adeguamenti normativi obbligatori dal 1° maggio 2026
Il Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, noto come 22° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008), ha introdotto una fondamentale modifica nella classificazione armonizzata del rame metallico.
La novità riguarda specificamente il rame (numero CAS 7440-50-8) caratterizzato da una area specifica superiore (SSA) superiore a 0,67 mm2/mg equivalente all’area superficiale di una sfera di rame di 1 mm di diametro. Questa specifica fisica è cruciale, poiché correla la dimensione delle particelle e l’area superficiale esposta con un maggiore potenziale ecotossicologico, determinando di fatto l’inclusione di forme granulari e polverulente in questa nuova classificazione.
Il rame in forma massiva (es. barre, lingotti) con SSA generalmente inferiore non dovrà essere rivalutato in base ai nuovi criteri di classificazione.
L’introduzione di questa nuova classificazione rame ha un impatto significativo sulla valutazione del rischio e sulla documentazione di sicurezza.
L’aggiornamento normativo comporta diversi adempimenti per le aziende che producono o utilizzano rame in forma di polvere o scaglie:
- Aggiornamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS).
- Revisione dell’etichettatura CLP.
- Verifica delle implicazioni per il trasporto, in quanto alcune miscele potrebbero rientrare nella classificazione ADR come materia pericolosa per l’ambiente (Classe 9, UN 3077).
- Aggiornamento delle valutazioni di rischio chimico e della documentazione tecnica.
- Normativa Seveso.
La classificazione armonizzata attribuita è la seguente:
Pericolo Acuto per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Acute 1):
- Indicazione di pericolo: H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici.
- Fattore M per il calcolo della classificazione delle miscele: M = 10.
Pericolo Cronico per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Chronic 1):
- Indicazione di pericolo: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Fattore M per il calcolo della classificazione delle miscele: M = 1.
Questa riclassificazione è obbligatoria per tutte le aziende dell’Unione Europea a partire dal 1° maggio 2026, sebbene l’applicazione volontaria sia permessa fin dal 20 ottobre 2024.
Classificazione Rame: Il Ruolo della Superficie Specifica (SSA) nella Tossicità Acquatica (H400/H410)
La differenza nella classificazione di pericolo per l’ambiente acquatico (H400 e H410) delle particelle di rame in base alla loro Superficie Specifica (SSA) è determinata dalla maggiore o minore disponibilità del rame a dissolversi nell’acqua e rilasciare ioni di rame Cu2+, che sono la specie chimica realmente tossica per gli organismi acquatici.
SCADENZE MARZO 2026
Di seguito si ricordano alcune scadenze al 31/03/2026.
Comunicazione nominativo R.L.S.
La comunicazione in via telematica (sul portale INAIL) deve essere inviata in caso di nuova nomina o nuova designazione, quindi solo in caso di variazioni e va inoltrata entro il 31 Marzo 2026.
I nominativi devono essere quelli in carica al 31 Dicembre 2025.
Denuncia scarichi idrici per talune province.
I titolari di scarichi industriali in fognatura devono presentare la denuncia relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell’anno precedente (esempio provincie MB e PV).
Derivazione di acque pubbliche.
Entro il 31 marzo di ogni anno, come disposto dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/7719 del 28/12/2022, dovranno essere presentate, in forma telematica tramite l’applicativo SIPIUI, le denunce annuali dei volumi d’acqua derivati e, nel caso dell’uso idroelettrico, dell’energia prodotta ai sensi dell’art. 33 co. 1 del Regolamento Regionale n. 2/2006.
AUA POINT.
Sono tenuti alla comunicazione tramite AUA Point i gestori delle aziende:
• autorizzate in deroga alle emissioni ex art. 272 co.2 d.lgs. 152/2006;
• autorizzate alle emissioni ex art. 269 d.lgs. 152/2006;
• dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”);
• dotate di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del D.Lgs. 152/2006;
• autorizzate ex art. 12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
• autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti);
• autorizzate ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali).
Come chiarito nel D.D.U.O 4503/2021 e rammentato da ARPA Lombardia, al di là delle autorizzazioni in via generale ex art. 272 per le quali risulta obbligatorio l’utilizzo di AUA POINT, per tutte le altre tipologie di autorizzazione l’obbligo ai sensi del calendario riportato all’interno della DGR 5773/2021 sussiste quando in autorizzazione viene riportata la prescrizione specifica sulla compilazione di AUAPOINT.
I soggetti di cui sopra sono tenuti ad inserire nell’applicativo AUA Point i dati di autocontrollo relativi all’anno 2025 previsti dall’autorizzazione relativi a:
– emissioni in atmosfera convogliate;
– bilancio di massa COV ex art. 272 se previsto;
– emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (all.32);
– Piano Gestione Solventi se previsto;
– scarichi di acque industriali e/o meteoriche.
Il termine massimo per l’inserimento dei dati è il 31 Marzo 2026.
Comunicazione annuale produttori pile e accumulatori immessi sul mercato.
Entro il 31 Marzo 2026 i produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori devono presentare la Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2025, come disciplinato dal D.Lgs 188/2008.
Comunicazioni ENEA risparmio energetico.
Si ricorda che entro il 31 Marzo di ogni anno, andranno comunicati ad ENEA i risparmi energetici ottenuti durante l’anno precedente, secondo le indicazioni del comma 8 dell’art. 7 del Dlgs.102/2014.
SCADENZE PROROGATE AL 3 LUGLIO 2026
MUD 2026
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica che, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026.
Comunicazione annuale AEE 2025.
La scadenza per la presentazione della Comunicazione AEE 2025 è fissata al 03 Luglio 2026.
Il portale del Registro AEE è attivo per ricevere le comunicazioni a partire dal 30 Marzo 2026.
Non vi sono modifiche rispetto alle modalità utilizzate nel 2025, né in termini di dati da comunicare né di strumenti per la compilazione e comunicazione.
Compilazione applicativo Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale).
La scadenza per la compilazione della scheda O.R.S.O. Impianti (dati 2025) è prorogata al 03 Luglio 2026, in linea con il termine di presentazione del MUD. È necessario utilizzare l’applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO 3.0) per comunicare i dati di gestione dei rifiuti.