Ministero del Lavoro, Interpello n. 1/2026 ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 81/08
Requisiti dei docenti formatori in corsi, convegni e seminari di aggiornamento per R.S.P.P.
Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 – In merito alle “norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP)”. Seduta della Commissione del 16 aprile 2026.
INTERPELLO N. 1/2026 del 16/04/2026
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 – In merito alle “norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP)”. Seduta della Commissione del 16 aprile 2026.
Destinatario: Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla: «interpretazione autentica delle norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP) di cui nell’Accordo Stato-Regioni del 16/06/2016», in particolare viene chiesto di chiarire «(…) se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento in considerazione un “seminario/convegno” sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale del 6/3/2013».
Al riguardo, premesso che: (…)
la Commissione, tenuto conto dell’identità delle questioni sottese all’interpello proposto e alla richiamata FAQ n. 47, nel condividere il contenuto della risposta, rinvia a quanto in essa esplicitato, ossia i requisiti dei docenti formatori previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2).
Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.
Sicurezza sul lavoro, dall’ Ispettorato indicazioni operative sulle novità della Legge PMI
Conciliare una minore burocrazia per le imprese di medio piccole dimensioni con l’incremento degli standard di sicurezza sul lavoro, attraverso un’informazione e formazione mirata ed efficiente.
È l’indirizzo intrapreso dalle recenti riforme in materia di sicurezza sul lavoro e, da ultimo, con la Legge 11 marzo 2026, n. 34. La Legge annuale sulle PMI ha introdotto l’obbligo della formazione anche durante i periodi di cassa integrazione, pena la decadenza dall’ammortizzatore qualora il lavoratore beneficiario rifiuti di partecipare a corsi formativi, e ha previsto l’introduzione dell’impiego di tecnologie all’avanguardia, quali simulazioni e sistemi d’intelligenza artificiale, finalizzate a garantire una maggiore efficacia delle attività di addestramento. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 780/2026, ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti le novità con riflessi immediati sulla gestione della formazione e dell’addestramento, sulla disciplina del lavoro agile e sulle procedure relative alle attrezzature di lavoro.
- FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE.
Un aspetto particolarmente rilevante trattato dalla nota riguarda la modifica dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. La Nota INL precisa che è stata inserita una nuova previsione che rende obbligatoria la formazione anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
Questa modifica consente alle aziende di utilizzare i periodi di minore attività produttiva per completare, aggiornare o programmare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La formazione in materia di sicurezza viene inoltre espressamente ricompresa tra i corsi di formazione o riqualificazione previsti dalla Legge n. 92/2012.
La Nota INL richiama anche un profilo rilevante per il lavoratore beneficiario di trattamenti di sostegno al reddito: il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione, compresi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.
Per le aziende diventa quindi importante pianificare correttamente la formazione anche in relazione ai periodi di CIG, verificando la tracciabilità delle convocazioni, delle presenze e degli esiti formativi.
- L’ADDESTRAMENTO.
La Nota INL pone particolare attenzione anche alla nuova formulazione dell’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, relativo all’addestramento. Il nuovo testo precisa che l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i dispositivi di protezione individuale. Include inoltre l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza, ora anche attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, con l’obiettivo di rendere l’addestramento più efficace e maggiormente aderente alle situazioni operative.
Elemento centrale è la tracciabilità: gli interventi di addestramento devono essere registrati in apposito registro, anche informatizzato. Per le imprese, ciò comporta la necessità di verificare che l’addestramento non sia gestito come una semplice dichiarazione formale, ma sia effettivamente svolto, documentato e collegato alla mansione, alle attrezzature utilizzate e ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro.
- LAVORO AGILE: INFORMATIVA ANNUALE SUI RISCHI.
L’articolo 11 della Legge n. 34/2026 introduce nel D.Lgs. 81/2008 una specifica previsione per l’attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. In tali casi, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile, in particolare quelli relativi all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato mediante la consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di una informativa scritta, con cadenza almeno annuale.
L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Rimane fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
La nota INL richiama anche il profilo sanzionatorio: la violazione dell’obbligo informativo di cui
all’art. 3, c. 7-bis, del D.Lgs. 81/2008 è sanzionata, per il datore di lavoro e il dirigente, con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Per le aziende che adottano modalità di lavoro agile diventa quindi essenziale verificare l’esistenza, l’aggiornamento e la corretta consegna dell’informativa annuale sui rischi.
- MODELLI SEMPLIFICATI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER LE PMI.
La Nota INL evidenzia innanzitutto le modifiche introdotte dall’articolo 10 della Legge n. 34/2026 in materia di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza. La disposizione interviene sull’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e per le piccole e medie imprese.
L’obiettivo è quello di favorire un’applicazione più proporzionata degli adempimenti in materia di salute e sicurezza rispetto alla dimensione aziendale, riducendo gli oneri burocratici per le imprese di minori dimensioni, ma mantenendo fermo il livello di tutela dei lavoratori.
I modelli dovranno essere predisposti dall’INAIL d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative e dovranno contenere parametri utili per la concreta applicazione a livello aziendale.
Questa novità potrà rappresentare uno strumento importante per strutturare in modo più semplice, documentato e coerente il proprio sistema di gestione della sicurezza.
- ATTREZZATURE DI LAVORO: NUOVE VERIFICHE TRIENNALI.
La Nota INL richiama infine l’articolo 12 della Legge n. 34/2026, relativo alle attrezzature di lavoro.
La disposizione modifica l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, introducendo una nuova voce relativa alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, per le quali viene prevista una verifica triennale.
CONCLUSIONI
In considerazione della Nota INL n. 780/2026 e delle recenti novità introdotte dalla Legge n. 34/2026, le aziende sono chiamate a effettuare un’attenta revisione interna del proprio sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Tale processo deve innanzitutto garantire una corretta programmazione della formazione obbligatoria, la quale va assicurata anche durante i periodi di cassa integrazione, mantenendo sempre una rigorosa tracciabilità sia dei corsi erogati sia dell’effettiva partecipazione dei lavoratori.
Allo stesso modo, risulta fondamentale monitorare la gestione dell’addestramento pratico svolto sul luogo di lavoro, verificando che i relativi registri siano costantemente aggiornati, anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati. Per quanto concerne i dipendenti che operano in modalità agile, è necessario accertarsi che l’informativa annuale sia adeguata ai rischi specifici e che la stessa venga regolarmente consegnata anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il monitoraggio deve estendersi inoltre all’aggiornamento dello scadenziario relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature e alla valutazione circa la futura adozione dei modelli semplificati di organizzazione e gestione predisposti dall’INAIL per le piccole e medie imprese. Complessivamente, le indicazioni fornite dall’Ispettorato ribadiscono la necessità di una gestione documentale.