Circolare MI n. 0010910 DEL 04/06/2026 / Controlli di Prevenzione Incendi 2026
Fra i compiti che sono attribuiti ai VVF vi è anche quello, ai sensi del ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006, di effettuare vigilanza ispettiva.
Proseguendo quindi un’attività già svolta in passato, per il corrente anno è previsto un piano che prevede visite presso:
– Pubblici esercizi e attività di intrattenimento e pubblico spettacolo di cui alla Direttiva del Ministro dell’interno del 19/01/2026, secondo le indicazioni già fornite con nota D.C.PREV. n. 1369 del 23/01/2026; (attività che fa seguito a quanto avvenuto a Crans Montana)
– Eventuali altre attività (industriali, artigianali, commerciali e civili) che qualificano maggiormente il territorio della regione interessata.
I controlli possono riguardare soltanto specifici e singoli aspetti delle misure di prevenzione incendi previste per l’attività dalle pertinenti normative e/o dalla documentazione progettuale agli atti del Comando, quali ad esempio:
1. reazione al fuoco dei materiali – requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
2. resistenza al fuoco delle strutture, delle porte e degli elementi di chiusura – requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
3. compartimentazione – filtri a prova di fumo;
4. esodo – luoghi sicuri – vie e scale d’esodo – porte – illuminazione di sicurezza – spazi calmi;
5. gestione della sicurezza antincendio – registri dei controlli – piani di emergenza;
6. controllo dell’incendio – estintori – rete idranti – sprinkler – impianti di spegnimento “speciali” con agente estinguente (gas, aerosol, …);
7. impianti di rivelazione e allarme incendio;
8. controllo di fumo e calore – smaltimento fumi e calore in emergenza;
9. operatività antincendio – accessibilità mezzi di soccorso;
10. impianti tecnologici e di servizio – impianti fotovoltaici – colonnine di ricarica veicoli elettrici.
Le modalità delle verifiche sono richiamate nella “Linea guida per le visite tecniche di controllo delle SCIA asi sensi del DPR 151/2011.
Inail – Pubblicazione di “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”.
Come noto anche l’art 30 del D.Lgs. 81/08 promuove ‘la diffusione e l’applicazione del sistema di gestione UNI EN ISO 45001 e dei modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01.
In questo solco INAIL e Federchimica hanno pubblicato il documento citato con lo scopo appunto di promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza del lavoro e la conoscenza delle buone prassi di lavoro .
Aggiornata la norma EN-ISO 7730 per la valutazione del microclima.
La UNI EN ISO 7730:2026 riguardala valutazione del benessere termico negli ambienti interni e definisce i metodi per valutare se un ambiente è percepito come termicamente confortevole dagli occupanti.
La nuova edizione va a sostituire la precedente edizione UNI EN ISO 7730:2006 ed è entrata in vigore il 19 febbraio 2026
In particolare, la norma:
- stabilisce come valutare il comfort termico globale delle persone in ambienti moderati;
- introduce il calcolo degli indici:
- PMV (Predicted Mean Vote) = voto medio previsto sulla sensazione termica;
- PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) = percentuale prevista di persone insoddisfatte;
- definisce i criteri per il comfort termico locale, cioè i fenomeni che possono creare disagio anche quando la temperatura media è accettabile.
Ordinanze emanate da diverse regioni in merito alla protezione dei lavoratori che svolgono attività lavorative in ambienti esterni o interni con forte esposizione a radiazione solare e/o a calore.
Come già avvenuto in passato diverse regioni hanno già emanato nuove ordinanze per la gestione dell’esposizione dei lavoratori al calore al fine di proteggerli dagli effetti negativi sotto il profilo salute e sicurezza.
Lombardia
Veneto
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=583096
Emilia Romagna
https://www.regione.emilia-romagna.it/stop-al-lavoro-in-condizioni-di-caldo-estremo
Per la migliore comprensione delle modalità di protezione da adottare si rimanda ai documenti che illustrano e forniscono i supporti tecnici sull’argomento.
https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro
In particolare, nell’ambito del progetto Worklimate2.0, INAIL ha diffuso un Opuscolo che rappresenta un decalogo per la prevenzione delle patologie da calore e da esposizione a radiazione dolare nei luoghi di lavoro che i datori di lavoro possono adottare su base volontaria.
Nel decalogo si ricorda che:
1. È opportuno individuare una persona (es. un preposto), per la sorveglianza delle misure di tutela specifiche predisposte nel documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione. Questa previsione è coerente con le indicazioni dell’ispettorato nazionale del lavoro Nota INL n. 5056/2023
2. Importante l’identificazione dei pericoli; per questa fase, ad esempio, RSPP ed esperti possono consultare:
– la piattaforma previsionale di allerta da caldo specifica per i lavoratori (Progetto WORKLIMATE) in grado di fornire previsioni basate sull’attività fisica svolta dal lavoratore e sull’ambiente di lavoro (es. esposizione al sole o in zone d’ombra);
– la piattaforma previsionale dell’esposizione alla radiazione solare (web-app presente sul Portale agenti fisici (PAF));
3. Utile il confronto col medico competente;
4. La formazione dovrebbe aumentare la consapevolezza dei lavoratori sugli effetti sulla salute dello “stress da caldo” e dell’esposizione alla radiazione solare e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare”
5. Nel documento vi sono consigli per idratazione e abbigliamento;
6. In alcuni casi, possono essere adottate misure organizzative suggerite nel documento;
7. Per quanto possibile, nei periodi più caldi e/o con massimo soleggiamento, sarebbe meglio preferire le attività da svolgere in aree completamente ombreggiate o in ambienti climatizzati e comunque effettuare pause in aree ombreggiate o climatizzate;
8. L’acclimatazione consiste in una serie di modificazioni fisiologiche che consentono all’organismo di tollerare la conduzione di mansioni lavorative in condizioni di esposizione a temperature elevate;
9. Per meglio gestire le possibili emergenze, è utile promuovere una sorta di “reciproco controllo dei lavoratori”, soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature e radiazione solare particolarmente elevate;
10. È importante sviluppare, con la collaborazione del medico competente e del RSPP, un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore.