NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PIOMBO
Il Regolamento (UE) 2024/197 ha introdotto alcune modifiche al Regolamento 1272/2008 (altrimenti detto CLP), tra le quali assume rilevante importanza la nuova classificazione del piombo in forma massiva e sotto forma di polvere.
| Numero sostanza | Denominazione chimica | Numero CE | Numero CAS | Classificazione: Codici | Etichettatura | |||
| classe e categoria di pericolo | indicazioni di pericolo | Pittogrammi, codici di avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo supplementari | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA | ||||
| «082-013-00-1 | polvere di piombo; [diametro delle particelle < 1 mm] | 231-100-4 | 7439-92-1 | Repr. 1 A Lact. Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H360FD H362 H400 H410 | GHS08 GHS09 Dgr | H360FD H362 H410 | Repr. 1 A; H360D: C ≥ 0,03 % M = 10 M = 100» |
| «082-014-00-7 | piombo massivo: [diametro delle particelle ≥ 1 mm] | 231-100-4 | 7439-92-1 | Repr. 1 A Lact. Aquatic Chronic 1 | H360FD H362 H410 | GHS08 GHS09 Dgr | H360FD H362 H410 | M = 10» |
Tale classificazione comporta anche che le miscele solide contenenti piombo siano considerate pericolose se superano determinate concentrazioni:
– 0,25% per il piombo massivo
– 0,025% per le polveri di piombo.
NUOVI ADEMPIMENTI
La nuova classificazione del piombo e delle miscele contenenti piombo può prevedere, a seconda dei casi, nuovi adempimenti, tra i quali si segnalano:
- Normativa ADR per il trasporto su strada di merci pericolose:
Una merce (o un rifiuto) contenente piombo (tal quale o in leghe metalliche), che in precedenza non era soggetta ad ADR, potrebbe diventarlo o, per merci già soggette ad ADR a causa di altre tipologie di pericolo (ad esempio infiammabilità, corrosività, tossicità), potrebbe verificarsi la necessità di aggiornare la classificazione ADR, aggiungendo la pericolosità per l’ambiente, ove non già presente.
Il trasporto di piombo (in polvere o massivo) e/o delle miscele contenenti piombo classificate come pericolose dovrà avvenire in conformità alle normative ADR, che prevedono, tra le altre cose, la nomina di un consulente ADR, l’equipaggiamento dei mezzi con apposite etichette e pannelli, e la formazione del conducente con il relativo patentino.
Il 12 settembre 2025 è stato pubblicato l’Accordo multilaterale ADR M366, in vigore fino al 31 agosto 2027, che permette il trasporto di leghe contenenti piombo in regime di esenzione ADR se vengono rispettate alcune condizioni, ad esempio:
- Le leghe metalliche sono scarsamente solubili in acqua;
- Il trasporto avviene in imballaggi a tenuta di polveri e resistenti all’acqua.
Per approfondimenti, si rimanda alla lettura completa dell’Accordo.
- Normativa SEVESO (D.Lgs. 105/2015 e s,m,i,)
Qualora il deposito di piombo (in polvere o massivo) e/o delle miscele contenenti piombo classificate come pericolose superino le soglie previste dall’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i., sono previsti particolari obblighi tra cui, a seconda dei casi: notifica, rapporto di sicurezza, ecc. (per esempio i Requisiti per rientrare nella soglia inferiore sono 100 ton per quanto classificato H410).
- Rifiuti:
La diversa classificazione del piombo (in polvere o massivo) e/o delle miscele contenenti piombo potrebbe incidere sulla classificazione dei rifiuti che lo contengono.
- Schede di sicurezza:
Le aziende che commercializzano prodotti a base di piombo o leghe di piombo, per i quali sono state predisposte schede di sicurezza, dovranno aggiornarle
SCADENZE
Il nuovo obbligo di classificazione è entrato in vigore il 1° settembre 2025. Si ricorda tuttavia che per direttiva Seveso In caso di nuova classificazione di una sostanza come pericolosa, il gestore dello stabilimento che la detiene in quantità superiori alle soglie previste dal Decreto Legislativo 105/2015 (Direttiva Seveso III) deve adempiere a specifici obblighi (presentazione notifica alle autorità competenti, attuazione Sistema di Gestione della Sicurezza etc) entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto applicabile allo stabilimento entro il 1° settembre 2026.
REQUISITI DEL PREPOSTO
l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella circolare diramata con nota 16 luglio 2025, n. 6261-adottata insieme alla Conferenza delle Regioni e Province autonome-risponde ad alcuni quesiti sulla legittimità della scelta aziendale di individuare come preposti lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) o con contratto di apprendistato.
L’Inl ricorda che il Dlgs 81/2008 non detta requisiti specifici, o incompatibilità, in relazione alla figura del preposto.
Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto.
Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno ad esempio solo 12 mesi di anzianità di servizio o qualifica di apprendista non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto.
Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi
Quest’ultimo è l’unico requisito da verificare : la capacità in concreto del soggetto di svolgere il compito di preposto e quindi di esercitare i poteri previsti dall’articolo 19 del Dlgs 81/2008.
INL PATENTE A CREDITI E UTILIZZO SPAZI SEMINTERRATI/INTERRATI
L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori documenti in merito alla Patente a Crediti.
- FAQ
Sono disponibili le FAQ relative alla patente a punti, ulteriormente aggiornate.
- Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti
Viene fornito il manuale finalizzato a fornire una guida completa e dettagliata sulle modalità di utilizzo della Piattaforma Patente a Crediti (PaC) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Sono quindi illustrate le procedure e le funzionalità disponibili, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
- Ulteriori approfondimenti relativamente all’utilizzo di spazi seminterrati/interrati
Come noto l’utilizzazione di spazi seminterrati/interrati è subordinata alla autorizzazione in deroga, ed il cui referente è lo stesso INL.
Con nota prot. N. 5945 dell’8 luglio 2025 sono forniti ulteriori chiarimento ed un modello di richiesta di deroga aggiornato.
“UNIONI CIVILI – CONGEDO DI PATERNITÀ AL GENITORE INTENZIONALE”
La Corte Costituzionale con sentenza del 6 maggio – 21 luglio 2025, n. 115 ha stabilito che l’attuale previsione dell’art 27 bis del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001 riguardante il congedo di paternità è illegittimo.
La Corte Costituzionale ha infatti stabilito che la previsione dell’art. 27 bis nell’attuale formulazione non riconosce il congedo di paternità anche alla madre intenzionale di una coppia dello stesso sesso.
La Corte ha stabilito che tale esclusione viola il principio di uguaglianza e i diritti del minore.
La sentenza determinerà quindi una modifica alla norma riconoscendo il congedo di paternità al secondo genitore nelle coppie dello stesso sesso.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/07/23/T-250115/s1
PROROGA SCADENZA PER QUALIFICAZIONE DEI TECNICI MANUTENTORI ANTINCENDIO
Con DM 15/07/2025 “Modifica al decreto del 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” si proroga l’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio al 25 settembre 2026.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Con nota n. 14030 del 1° settembre 2025, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato le nuove linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici.
In vigore dal 1° settembre 2025, la nuova Linea Guida dedica un capitolo specifico alla manutenzione degli impianti fotovoltaici, Vanno monitorati, tra gli altri, lo stato dei pannelli, la presenza di microfratture, danni o fenomeni di ombreggiamento, così come gli interventi di revamping e di pulizia periodica. Oltre alla manutenzione ordinaria, è introdotto l’obbligo di eseguire verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico che siano documentate almeno ogni due anni, o comunque ad ogni trasformazione, modifica o ampliamento dell’impianto.
