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Informativa n°20 del 28/10/2025

INAIL OT23  2026 

Nel mese di Luglio INAIL  ha fornito il nuovo modello OT23.

Si riporta la notizia con una doppia finalità:

  • ricordare che attraverso gli interventi elencati è possibile ottenere la riduzione del premio versato all’Ente (scadenza presentazione 2 marzo 2026) ;
  • segnalare documenti di particolare interesse presenti nel Modello stesso.

Si tratta dei “MODULI SEGNALAZIONE ANALISI TRATTAMENTO MANCATO INFOR-TUNIO (NEAR MISS)” associati all’intervento E10.

I Moduli potrebbero infatti essere utilizzati, anche indipendentemente dalla richiesta di riduzione premio, da tutte le aziende che condividono l’utilità di ricorrere a tale strumento di gestione della sicurezza.

https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/istruzioni-operative/istruzione-operativa.2025.07.istruzione-operativa-del-18-luglio-2025.html?all=true

Pubblicazioni INAIL “Sostanze pericolose: valori limite e valori di riferimento”

La pubblicazione intende fornire informazioni sul significato dei valori limite e sulle modalità da adottare per scegliere i valori da utilizzare per il confronto con i risultati di indagini ambientali.

https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2025.07.factsheet-sostanze-pericolose-valori-limite-valori-riferimento.html

Decreto controlli prevenzione incendi

Circolare CNVVF n. 14644 del 10 settembre 2025.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 15 luglio 2025 in G.U. n. 190 del 18/08/2025, è stato differito al 25/09/2026 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio previsto all’articolo 4 del DM 1° settembre 2021.

Conseguentemente, a decorrere dal 26/09/2026, lo svolgimento dell’attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere autorizzato esclusivamente nei confronti di soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione disciplinato dal D.M. 1° settembre 2021.

Trasporto su strada di merci pericolose

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2025/1801 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2025 che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

La direttiva, che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 23 giugno 2026, introduce all’allegato I una lista di controllo (check list)  per i controlli su strada.

All’allegato II si riporta un elenco non esaustivo, suddiviso in tre categorie di rischio (la categoria I rappresenta il rischio più grave), fornisce un orientamento per valutare cosa si debba intendere per infrazione.

Classificazione ed etichettatura di sostanze

REGOLAMENTO DELEGATO(UE) 2025/1222 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2025 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze

La Commissione europea ha aggiornato l’Allegato VI del Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008), introducendo nuove classificazioni ed etichettature armonizzate per diverse sostanze chimiche.

Le nuove classificazioni diventeranno obbligatorie a partire dal 1° febbraio 2027.

Pubblicazioni INAIL

La scheda dati di sicurezza

Approfondimento sull’aggiornamento delle schede dati di sicurezza

https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2025.10.la-scheda-di-dati-di-sicurezza-nel-quadro-normativo-del-regolamento-(ue)-2020-878.html

Talco da considerare come “probabilmente cancerogeno per l’uomo

Lo IARC ha anticipato la proposta di classificazione armonizzata del RAC dell’ECHA pubblicata nel luglio 2025 del  talco, polvere finora  ritenuta “inerte” nei processi di lavoro,

Il RAC ha concluso che per il talco sia applicabile una classificazione come probabile cancerogeno sulla base di evidenze limitate di cancerogenicità nell’uomo e negli animali da esperimento in quanto non è possibile stabilire chiaramente una relazione causale tra l’esposizione umana al talco e lo sviluppo del cancro e una sufficiente evidenza nell’uomo.

La conclusione della IARC è che il talco non contenente fibre asbestiformi di minerali diversi sia da considerare come “probabilmente cancerogeno per l’uomo”, per qualsiasi via di esposizione, pertanto il Talco (CAS n. 14807-96-6)  entra nel gruppo 2A, sostituendo le definizioni “talco non contenente amianto o fibre asbestiformi” e “uso perineale di baby-polveri a base di talco”, precedentemente inseriti rispettivamente nel gruppo 3 e nel gruppo 2B (quello dei “possibili cancerogeni per l’uomo”).

Nuove sanzioni in campo ambientale e nuovi reati presupposto D.Lgs. n. 231/2001.

È stato pubblicato in G.U. in data 8 agosto 2025 il Decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 che innova in misura rilevante le sanzioni previste per alcune violazioni in campo ambientale e introduce nuovi reati presupposto all’interno del D.Lgs. n. 231/2001.

Il DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116 reca “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

In attesa del decreto di conversione (entro 60 gg), alcuni esempi :

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216
Era  punito: b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.     Chi omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 10000 euro.Ora previsto:   è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.     è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4000 a 20000 euro.  

Inoltre, il D.L. n.116/2025 ha introdotto anche nuovi reati presupposto all’interno dell’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 ad esempio:

REATOSANZIONE
Art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo)Fino a 250 quote