Decreto Legge 159/2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 Ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 159 che introduce alcune modifiche al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Si ricorda che per diventare legge il Decreto deve essere convertito al Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, pena la sua decadenza.
Di seguito si riportano alcune delle modifiche:
Art. 15. – Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
………
«z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.»;
Art. 20 – Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono:
……………….
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente, che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva
Art.37 – Formazione
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: …………………………
Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta
Art. 39. – Svolgimento dell’attività di medico competente ……….
Art. 41. – Sorveglianza sanitaria ………………….
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
«e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»;
……………….
«4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»;
Art. 77. – Obblighi del datore di lavoro per i DPI
4. Il datore di lavoro:
«a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
Art. 113. – Scale
«2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.»;
Art. 115. – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto «Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto). –
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono: a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali: a) sistemi di trattenuta; b) sistemi di posizionamento sul lavoro; c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2. 4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. 5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116.».
È possibile consultare l’intero testo del D.L. al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/31/25G00172/sg
Interpello MASE n. 204986 del 3/11/2025
Il Comune di Cerro Tanaro (AT) ha proposto un interpello al MASE in merito “alla cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” per alcune tipologie di terre e rocce da scavo non ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127”.
Si rimanda la seguente link per i dettagli:
https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/interpelli-ambientali-su-economia-circolare
Interpello MASE n. 203133 del 30 ottobre 2025
La Giunta Regionale della Campania ha proposto un interpello al MASE relativo chiarimenti in merito ai valori emissivi delle fonderie di metalli ferrosi.
In particolare, nella risposta il Ministero ha specificato che, per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, sia nell’ambito del procedimento autorizzativo che durante il riesame dell’autorizzazione, è legittimo imporre al gestore prescrizioni più restrittive: ad esempio rispetto ai valori limite di emissione stabiliti dalla legge, laddove pur essendo le emissioni nei limiti normativi, si valuti che esse possano comunque arrecare un potenziale danno alla salute e all’ambiente.
Si rimanda la seguente link per i dettagli:
