D.Lgs. 81/2026 tutela penale dell’ambiente e modifiche al decreto legislativo n. 231/2001

Sono state apportate modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

 – nuovi reati presupposto:

  • Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. n. 81/2026) e produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. n. 81/2026), art. 25-undecies con sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
  • Commercio di prodotti inquinanti art. 452-bis.1 del codice penale (articolo inserito ex novo nel codice penale), con sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001;

– modifica a sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 452-quater del codice penale (disastro ambientale) da 600 a 1.200 quote (mentre precedentemente la soglia superiore era 900 quote);

Il D.Lgs. n. 81/2026 è entrato in vigore il 2 giugno 2026.

Nuove linee guida regione Lombardia per varianti sostanziali e non impianti di gestione rifiuti

La D.g.r. 13 luglio 2026 – n. XII/6488 approva le nuove linee guida regionali per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali negli impianti di gestione rifiuti autorizzati in via ordinaria (art. 208 del D.lgs. 152/2006).

Le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate successivamente al 15 luglio 2026 ma potranno essere applicate anche alle varianti in corso su specifica richiesta.

Le linee guida sono rivolte agli impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. n.152/2006, ma possono essere prese come riferimento, per analogia, nelle procedure di cui all’art. 216 (AUA), qualora non in contrasto per valutare se le varianti sono sostanziali o non sostanziali, fermo restando quanto disposto dal DPR 59/2013.

link alla delibera  

Nuova legge regione Lombardia in materia di valutazione di impatto ambientale

la Legge regionale 10 luglio 2026, n. 18 sostituisce la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 In materia di valutazione di impatto ambientale.

Si applica alle istanze depositate dopo l’entrata in vigore (29 luglio) e, nelle more dell’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 3, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del R. R. 2/2020, in quanto ritenute compatibili. Tra le novità:

•    recepimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) quale modalità ordinaria di svolgimento delle procedure di VIA;

•    rafforzamento delle fasi preliminari di confronto con l’autorità competente, finalizzate a definire tempestivamente contenuti e criticità progettuali.

https://www.regione.lombardia.it/ambiente-e-territorio/valutazione-di-impatto-ambientale-via/legge-regionale-in-materia-di-valutazione-di-impatto-ambientale

CIRCOLARE ALBO GESTORI AMBIENTALI

La circolare n. 8 del 6 luglio 2026 chiarisce che per l’attività di analisi di rischio sanitario e ambientale non sussiste l’obbligo di iscrizione nella categoria 9, diversamente da quanto previsto nella Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, da considerarsi pertanto abrogata, nella parte relativa alle attività non soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9.

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/190-Circ06_08.07.2026.pdf